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Il
quesito non è nuovo, ma le associazioni dei
consumatori, nell’autunno scorso, hanno deciso
di proporlo, per avere una risposta definitiva, all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato. «È
legittimo — hanno chiesto FurioTruzzi, presidente
di Assoutenti e Daniele Taula, dell’ associazione
dei consumatori uniti (assistiti dagli avvocati Conte
e Giacomini) — che un’azienda commerciale
diffonda una pubblicità ingannevole per reclamizzare
i suoi prodotti?
Questa non verità consiste nell’avere
definito “pesto genovese”, o “pesto
alla genovese” un condimento non corrispondente
alle caratteristiche individuate dalla normativa vigente».
Prima di rispondere, il Garante si è rivolto
al ministero delle Politiche agricole, per avere un’opinione.
«Pensavamo — spiega Furio Truzzi —
ad una risposta in linea con il decreto ministeriale
di pochi mesi prima (a maggio) che aveva indicato
una serie di “ prodotti tradizionali”
tra cui il pesto alla genovese, con descrizione di
ricetta, provenienza e metodica di lavorazione.
Invece...» Invece la risposta arrivata da Roma,
dai tecnici del ministero dice: «l’inserimento
di una denominazione, nel caso “pesto alla genovese”...,
non comporta il divieto di produrre e commercializzare
prodotti utilizzanti detta denominazione, aventi composizioni
diversa da quella individuata nel decreto ministeriale».
Su questa base, l’Autorità Garante ha
ritenuto infondato il ricorso delle associazioni dei
consumatori. Al contrario, un paio di settimane fa,
il Garante ha condannato per messaggio ingannevole
una ditta che aveva utilizzato nell’etichetta,
l’indicazione Dop riferita al basilico ligure.
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