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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA”
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”

Art. 1
(Denominazioni e vini)
La Denominazione di Origine Controllata “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” è riservata ai vini rossi
che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. E’
prevista la tipologia “superiore”.
Art. 2
(Base ampelografica)
I vini rossi a Denominazione di Origine Controllata ”Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Rossese aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Rossese di Dolceacqua percentualmente non inferiore al 90 %. Per il complessivo rimanente
possono concorrere, fino ad un massimo del 10 %, le uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da
soli o congiuntamente e comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia
di Imperia.
Per l’ottenimento di un vino di qualità, a decorrere dalla terza annualità successiva all’approvazione del presente
disciplinare i nuovi impianti od i reimpianti di vigneti da destinare alla produzione del vino “Rossese di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” dovranno essere effettuati con barbatelle innestate preferibilmente su portainnesti
poco vigorosi e/o comunque adatti e compatibili alle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni ad essi destinati.
Art. 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Rossese di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” ricade nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vocati alla qualità
dell’intero territorio dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, S. Biagio della Cima, e Soldano, nonchè le frazioni: Vallecrosia Alta del
Comune di Vallecrosia, di Mortola Superiore, S.Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, S.Lorenzo, S.Bernardo, S
Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del Comune di
Ventimiglia e la parte di territorio del Comune di Vallebona che è situato sulla riva destra del torrente
Borghetto.
art. 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 - Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” devono essere quelle tradizionali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si
tratta.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
4 .2 - Densità dell’impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata.

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