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Art. 1
(Denominazioni e vini)
La Denominazione di Origine Controllata “Rossese
di Dolceacqua” o “Dolceacqua” è
riservata ai vini rossi
che rispondono alle condizioni ed in possesso dei
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
E’
prevista la tipologia “superiore”.
Art. 2
(Base ampelografica)
I vini rossi a Denominazione di Origine Controllata
”Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno
Rossese aventi, nell’ambito aziendale la seguente
composizione
ampelografica: Rossese di Dolceacqua percentualmente
non inferiore al 90 %. Per il complessivo rimanente
possono concorrere, fino ad un massimo del 10 %, le
uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici,
da
soli o congiuntamente e comunque inseriti nella classificazione
dei raccomandati ed autorizzati della provincia
di Imperia.
Per l’ottenimento di un vino di qualità,
a decorrere dalla terza annualità successiva
all’approvazione del presente
disciplinare i nuovi impianti od i reimpianti di vigneti
da destinare alla produzione del vino “Rossese
di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” dovranno
essere effettuati con barbatelle innestate preferibilmente
su portainnesti
poco vigorosi e/o comunque adatti e compatibili alle
caratteristiche fisico-chimiche dei terreni ad essi
destinati.
Art. 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle atte alla produzione dei
vini a Denominazione di Origine Controllata “Rossese
di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” ricade
nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vocati
alla qualità
dell’intero territorio dei comuni di Dolceacqua,
Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, S. Biagio della
Cima, e Soldano, nonchè le frazioni: Vallecrosia
Alta del
Comune di Vallecrosia, di Mortola Superiore, S.Bartolomeo-Carletti,
Ville, Calandri, S.Lorenzo, S.Bernardo, S
Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.Pancrazio, Torri,
Verrandi e Calandria di Trucco del Comune di
Ventimiglia e la parte di territorio del Comune di
Vallebona che è situato sulla riva destra del
torrente
Borghetto.
art. 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 - Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata “Rossese di Dolceacqua” o
“Dolceacqua” devono essere quelle tradizionali
della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei
per le produzioni delle denominazione di origine di
cui si
tratta.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura
ed esposizione.
4 .2 - Densità dell’impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità
dei ceppi per ettaro non può essere inferiore
a 4.500 in coltura
specializzata. |